Ardea, l’avv. De Marco (Consorzio Lido dei Pini-Lupetta) replica al consigliere comunale Riccobono

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(MeridianaNotizie) Ardea, 20 dicembre 2019 – In data 12 dicembre 2019, la testata Meridiana Notizia, pubblicava una intervista alla sig.ra Giovannella Riccobono,  consigliere comunale del Comune di Ardea del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione temporanea e speciale di studio dei problemi inerenti i Consorzi/Comprensori del territorio.

Per completezza dell’informazione, vista la richiesta dell’avv. Fabio De Marco,  componente del Cda Consorzio Lido dei Pini-Lupetta, inviata alla redazione di Meridiana Notizie (anche se incompleta nell’oggetto), pubblichiamo, con analogo spazio e risalto, la nota di risposta al consigliere comunale,  pubblicando interamente il contenuto dell’articolo pubblicato sul sito del consorzio lupetta a firma dell’avv. Fabio De Marco:

LA PERICOLOSA EBBREZZA DEL POTERE

«Nella citata intervista la sig.ra Riccobono esponeva il contenuto di una proposta – formulata dalla Commissione da Ella presieduta – tesa a risolvere la presunta irregolarità del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta in relazione alla sua natura.

Per completezza dell’informazione, ritengo opportuno riportare di seguito l’espressione letterale della proposta formulata dalla Commissione Temporanea di studio dei problemi inerenti i Consorzi:

1)”… convocare il Presidente del Consorzio Lido dei Pini Lupetta per comunicargli l’intenzione del Comune di risolvere il problema dello stato giuridico del Consorzio e, a tal fine, voler indire, entro 90 giorni, un’assemblea straordinaria degli utenti/proprietari (attualmente soci del Consorzio) per confermare o meno la loro volontà in merito a tale costituzione. La convocazione e lo svolgimento di questa Assemblea sarà vigilata dal Comune stesso e gli utenti dovranno partecipare senza possibilità di deleghe.

2) In caso di assenza e/o di minima partecipazione degli utenti/proprietari consistente in un numero tale da non giustificare la democratica decisione dell’Assemblea, l’amministrazione comunale deciderà in merito.

3) In caso di partecipazione degli utenti proprietari, in numero tale da giustificare la democratica decisione dell’Assemblea, si prenderà in considerazione la volontà della maggioranza che potrà decidere:

a) di chiudere definitivamente il Consorzio;

b) di voler costituire un Consorzio stradale obbligatorio.

Per quanto illustrato nella relazione (v. pag. 10) non è ipotizzabile infatti, in presenza di strade consortili soggette al pubblico transito, la possibilità per il Consorzio Lido dei Pini – Lupetta di continuare ad avere lo stato giuridico di consorzio volontario”.

Questo è il preciso tenore letterale della proposta solutoria formulata dalla Commissione Temporanea e Speciale di studio sui Consorzi del Comune di Ardea e … non stiamo su “scherzi a parte” … è tutto vero!

La mia prima domanda è: quale organo comunale darà seguito ed ulteriore impulso alla proposta sopra detta???

Infatti, gli atti della pubblica amministrazione sono caratterizzati dal principio della tassatività e legalità e, francamente, non conosco nessuna norma di legge che imponga all’ente locale di formare atti aventi il contenuto suggerito dalla Commissione presieduta dalla Sig.ra Riccobono.

Ma vi è di più. L’intera materia consortile non è contemplata dalle attribuzioni spettanti agli organi comunali così come specificate dal TUEL (Testo Unico sugli Enti Locali).

Da ciò discende che ogni eventuale iniziativa comunale su tale materia sarebbe viziata da incompetenza e/o eccesso di potere e per tale ragione sto personalmente predisponendo un esposto alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per informare tale autorità giudiziaria delle possibili conseguenze economiche cui sarà esposto il Comune di Ardea per l’ipotesi sciagurata di eventuali iniziative su tale materia.

Ma vi è di più. La Commissione Speciale Consorzi intenderebbe coinvolgere sulla questione l’universo mondo, in quanto ogni automobilista ovvero pedone del globo intero è utente del servizio stradale garantito dal Consorzio e quindi legittimato – secondo la fantasiosa tesi della Commissione – a esprimersi su beni i cui costi manutentivi sono ad esclusivo carico dei consorziati (non soci).

Lo status di socio appartiene infatti a coloro che sono parti di un contratto di società e non a coloro che sono proprietari in comunione pro indiviso gestito con la forma del Consorzio.

Credo che nessuna parola debbo aggiungere sui poteri di controllo e vigilanza che la Commissione vorrebbe attribuire al Comune in occasione della celebrazione di una assembla generale dei consorziati così come meglio è anche stendere un velo pietoso sulla validità della eventuale assemblea (le cui maggioranze sono previste dallo statuto che, ricordiamo, è lex specialis all’osservanza della quale gli organi consortili non possono sottrarsi) e sulla limitata possibilità dei deliberati comprimendo con ciò illecitamente la sovranità dei consorziati/comproprietari che in tale materia è assoluta.

Per quanto concerne poi il tema della obbligatorietà del Consorzio, delle strade vicinali e delle lottizzazioni, osservo quanto segue.

Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta è stato costituito volontariamente nel 1955, su impulso di alcuni proprietari di superfici fondiarie. A quella data, la costituzione di tali enti non era obbligatoria in quanto tale cogente prescrizione è stata introdotta dalla legge 126/58 la quale all’art. 14 espressamente prevede: “La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico … è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del Consorzio provvede d’ufficio il prefetto”.

Dall’esame della legge 126/58 si evince che il fine della obbligatoria presenza sul territorio dei Consorzi di strade vicinali era perseguibile o per iniziativa dei privati, ovvero per iniziativa del Comune ed in assenza di entrambe per impulso prefettizio.

È di palmare evidenza che la norma in esame si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui sul territorio del Comune non esiste alcun ente di gestione delle strade vicinali.

Di segno diametralmente opposto è invece la vicenda del Consorzio Lido dei Pini Lupetta che alla data di entrata in vigore della legge che ne imponeva la costituzione era già esistente ed operante e quindi non attinto né coinvolto da aspetti normativi afferenti la nascita e creazione di esso.

Per essere più chiaro, la legge 126/58 si riferisce ai Consorzi da costituire e non invece a quelli già costituiti.

La Sig.ra Riccobono – e non solo Lei – confonde il concetto della obbligatorietà della costituzione del Consorzio con il diverso concetto della iniziativa a ciò preordinata.

Tanto è vero che gli organi apicali della magistratura ordinaria ed amministrativa del nostro paese e segnatamente la Corte di Cassazione, Sez. Unite, con ordinanze n. 2598/2013 e 2599/2013; il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 3739/2009 del 30.01.2009 e da ultimo il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1890/2011 del 20.07.2011 si sono già pronunciati al riguardo.

È altrettanto vero che la Commissione Speciale Consorzi del Comune di Ardea, nel vano tentativo di inficiare la portata delle pronunce sopra dette, arriva a sostenere che esse sono inopponibili al Comune in quanto detto ente non è stato parte nei relativi procedimenti.

È evidente l’approssimazione e la confusione che caratterizza le conoscenze della Commissione su tale materia in quanto essa confonde gli effetti della sentenza con l’accertamento in punto di diritto della relativa statuizione.

Se il ragionamento della Commissione fosse fondato io potrei sostenere che per me Totò Riina è stato un cittadino modello perché le decine di ergastoli da esso collezionate sono state pronunciate all’esito di una serie di procedimenti nei quali io non ero parte …

La Commissione Speciale Consorzi, nella sua proposta del 07.11.2019, si avventura altresì in una incomprensibile interpretazione degli effetti del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato sulla quale mi limito ad affermare che essa (rectius: la interpretazione) è un po’ … come dire … figlia di una pericolosissima inconsapevolezza delle proprie conoscenze giuridiche.

Ritengo di poter affermare, senza timore di smentita, che la Sig.ra Riccobono sia vittima dell’ebbrezza da potere, che usualmente si manifesta attraverso una smisurata crescita della propria autostima ed in un altrettanto inarrestabile aumento del proprio ego che, travolgendo i limiti della consapevolezza, abbatte ogni capacità critica ed impedisce il sorgere di dubbi la cui presenza, al contrario, induce alla ricerca, allo studio ed infine alla conoscenza. E ciò è tanto vero che il comportamento della Sig.ra Riccobono è manifestamente caratterizzato da una preoccupante ignoranza della materia consortile ed amministrativa.

Infatti, la Sig.ra Riccobono, nella citata intervista, si è altresì avventurosamente esibita in una disamina della storia urbanistica del territorio ardeatino addebitando la attuale situazione dei consorzi ad una errata gestione delle lottizzazioni urbanistiche iniziate negli anni ‘70.

Anche in tale giudizio, però, la Sig.ra Riccobono è vittima delle proprie approssimative conoscenze della materia urbanistica in quanto se è pur vero che lo strumento della lottizzazione convenzionata è previsto dalla legge urbanistica n. 1150/42, quale modus per la attuazione delle previsioni di PRG, esse però (le lottizzazioni) si sono cominciate ad approvare solo successivamente all’approvazione dei diversi PP.RR.GG. che nel Comune di Ardea è avvenuta nel 1984.

Gli insediamenti abitativi che si sono verificati tra il 1942 ed il 1984 sono, invece, avvenuti in esecuzione degli ormai desueti Piani di Fabbricazione e non invece in esecuzione dei piani di lottizzazione.

In questi giorni, inoltre, mi è giunta notizia di un vivace movimentismo da parte della Sig.ra Riccobono, la quale starebbe sollecitando i dirigenti del Comune di Ardea a predisporre urgentemente una determina di … “scioglimento del Consorzio Lido dei Pini – Lupetta”, al fine di evitare la richiesta di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono sicuro, però, che tale notizia sia una mera boutade in quanto tale atto, ove effettivamente formato e notificato, oltre che esporre il dirigente firmatario ad una evidente responsabilità penale e patrimoniale configurerebbe anche una probabile ipotesi di abuso d’ufficio a carico della Sig.ra Riccobono.

Ad ogni buon conto suggerirò al CdA del Consorzio di predisporre una idonea informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri oltre che presso la Procura Generale presso la Corte dei Conti per verificare la fondatezza di quanto appena detto che costituirebbe, ove veritiero, un evidente atto vessatorio e di intimidazione».

«Non aggiungo altre considerazioni (sarebbero tante e singolari) però voglio manifestare a tutti il dubbio che mi assilla: Perché la Sig.ra Riccobono sta facendo tutto ciò? …

E, soprattutto, perché non approfondisce la conoscenza degli argomenti di cui parla?

Buon Natale a tutti …soprattutto alla sig.ra Riccobono».

Raggiunto telefonicamente, in serata, l’avv. De Marco aggiunge:

«Nell’articolo da me predisposto mi sono limitato a spiegare le ragioni giuridiche per le quali le dichiarazioni della sig.ra Ricconono, nonchè le conclusioni della proposta formulata dalla commissione consorzi, sono infondate e non rilevanti sotto alcun profilo, aggiungendo che ciò dipende probabilmente dalla non conoscenza della materia».

Avv. Fabio De Marco (componente CdA Consorzio Lido dei Pini-Lupetta)

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