(MeridianaNotizie) Roma, 23 marzo 2020 – La stordente e labirintica sequenza di provvedimenti adottati dal Governo, da fine Febbraio ad oggi, per contrastare l’insorgere sempre più esteso del virus Covid-19 suscita, nel giurista, più di qualche riflessione e, va detto, qualche preoccupazione.
Ma ancor prima dei provvedimenti adottati, c’è un ulteriore, grave fattore a sollevare inquietanti interrogativi. E’ la riflessione fatta
Da due lunghe settimane il Parlamento non viene riunito. Eppure materiale per una discussione e per una sana dialettica, autentico momento di razionalizzazione di quanto sta avvenendo e al tempo stesso utile contributo per un approccio pluralistico e multiforme alla ricostruzione delle potenziali soluzioni e degli interventi da mettere in campo, ve ne sarebbe.
A partire, si evidenzia, da una analisi dell’impatto, esplicito o latente di questi provvedimenti, sulle libertà costituzionali garantite dell’ordinamento italiano e presidiate da ben precisi istituti garantistici, come la riserva di legge e la riserva di giurisdizione.
Già il primo, la riserva di legge, fa inarcare le sopracciglia nel dover constatare la costruzione, in termini di fonti del diritto, della risposta alla emergenza fornita da una caleidoscopica girandola non solo di decreti-legge, la cui conversione in sede parlamentare avrebbe dato copertura alla dialettica di cui si parlava sopra, ma anche da DPCM e ordinanze ministeriali, a tacer poi di quel framework ancor più eterogeneo costituito dagli interventi normativi eccezionali dei Presidenti di Regione o addirittura dei sindaci.
Davvero non il massimo in termini di chiarezza e di certezza del diritto.
La Costituzione ammette l’eccezionalità, a patto che la stessa venga affrontata con misure sì eccezionali ma proporzionali, ragionevoli e soprattutto temporanee, come ci rammenta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in tema sviluppatasi principalmente nei caldissimi anni del contrasto al terrorismo domestico.
Lo strumento del decreto-legge, ad esempio, consente di far fronte proprio a casi straordinari di necessità e urgenza, prevedendo però al contempo che il provvedimento provvisorio venga presentato il giorno stesso per la conversione alle Camere: risulta, limpidamente, come persino nel cuore della emergenza il Parlamento, e la dialettica rappresentativa che esso incarna, continuino ad essere centrali.
Nel caso di specie, in realtà, lo strumento decreto-legge è stato utilizzato in maniera limitata, essendosi preferito il ricorso ad un medium normativo amministrativo come il DPCM, o addirittura l’ordinanza ministeriale.
C’è una ulteriore, sensibile criticità, a questo proposito: la catena di derivazione legittimante di questi DPCM, altamente impattanti sulle libertà costituzionali, risiede nel decreto-legge.
Ma andando a ritroso e scandagliando il contenuto del d.l. del 23 Febbraio 2020, n. 6 ci si rende subito conto che esso contiene alcuni rimandi tendenzialmente in bianco, non dettagliando nello specifico e non indicando precisamente criteri e linee guida e principi ma rimanendo per così dire nel cerchio esterno della decisione, demandando poi concretamente al DPCM i provvedimenti materialmente incisivi delle libertà costituzionali.
Alla luce del principio di riserva di legge in senso formale, appare una scelta ampiamente discutibile.
Allo stesso modo appare discutibile ritenere che l’urgenza del provvedere, emergenzialmente determinata dai casi straordinari di necessità e urgenza che costituiscono il paradigma fondante della decretazione d’urgenza, si sia traslata nella medesima morfologia, negli stessi elementi e nella stessa intensità dal decreto-legge al DPCM, nonostante il passaggio del tempo dall’uno all’altro: detto in altri termini, e nonostante la chiara geometria variabile della emergenza, posto che ogni giorno il contrasto al Covid-19 sembra mutare prospettive e caratteristiche, con una dilaniante incidenza in Lombardia, e nelle Regioni del Settentrione, il presupposto del legislatore sembrerebbe essere quello della invarianza, della stabilizzazione della emergenza, del suo permanere sempre uguale a sè stessa.
A cosa porta tutto ciò?
A una costante, inesorabile incisione delle principali libertà costituzionali, un processo che sta andando avanti passo dopo passo, in maniera apparentemente lenta ma costante: libertà di circolazione, di soggiorno, di riunione, ma ora, con una catena di nuovi provvedimenti restrittivi che tendono a relegarci nella finitezza spaziale del nostro domicilio, anche libertà personale.
E tutto questo, lo si ribadisce, senza alcun intervento parlamentare.
La centralità del Parlamento esplica anche la funzione di responsabilizzare la politica e di farle governare processi complessi e situazioni eccezionali, evitando quel cortocircuito che porta i cittadini a nutrire sempre crescente sfiducia per le istituzioni.
Proprio per questo si invoca il ritorno al centro della scena di questa drammatica crisi, per ora sanitaria ma a brevissimo anche socio-economica.
Si sta iniziando a sedimentare, nella assenza fantasmatica delle Camere, l’idea che si possa rinunciare sempre di più e forse in via permanente alle libertà fondamentali, proprio per garantire la salute pubblica, concetto questo importante ma anche foriero di equivoci, opacità e pericoli.
Una deriva oggettivamente pericolosa. Lo scrivono, a quattro mani, il Dott. Andrea Venanzoni – Università degli Studi Roma Tre e l’Avv. Marco Proietti – Avvocato in Roma