L’articolo 10 della nuova legge introduce anche l’articolo 321-bis del Codice Penale: “reintegrazione nel possesso dell’immobile”.
Buone nuove per i proprietari di casa che potranno veder velocizzate le procedure di sgombero dei loro immobili, impropriamente, occupati dai “ladri di case altrui”. Via libera all’art. 10 del DDL Sicurezza senza modifiche al testo e con l’introduzione nell’ordinamento un nuovo reato il 634-bis.
Cosa prevede l’articolo
“chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato”.
Inoltre con l’art. 321-bis, su indicazione del giudice, le forze dell’ordine possono ora intervenire in tempi rapidi per lo sgombero. Quindi, laddove l’immobile occupato è l’unica abitazione effettiva del legittimo proprietario, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ricevuta la denuncia, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e, nel caso l’abusivo si dovesse opporre al rilascio dell’immobile occupato, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno facoltà di entrare all’interno dell’appartamento o altra tipologia di abitazione residenziale, riconsegnando le chiavi al legittimo proprietario, che ne torna in possesso.