La recente sentenza del TAR Lazio n. 8410/2025, che ha respinto il ricorso contro la delibera regionale sulla Farmacia dei servizi, ha confermato la legittimità della sperimentazione avviata dalla Regione Lazio per l’esecuzione in farmacia di prestazioni di telemedicina come ECG e Holter cardiaco e pressorio.
Tuttavia, la decisione del Tribunale amministrativo contiene precisi “paletti giuridici”, che – secondo l’U.A.P. (Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata) – devono essere rispettati anche nella comunicazione al pubblico, per evitare messaggi fuorvianti ai cittadini.
Referti e diagnosi: non li fa la farmacia
Il TAR ha chiarito in modo netto che refertazione e diagnosi non sono svolte dalla farmacia, ma esclusivamente da medici del Servizio sanitario nazionale: medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali del SSN o medici operanti in strutture sanitarie accreditate.
La farmacia, secondo la sentenza, non svolge attività clinica o diagnostica, né può essere considerata titolare del referto.
Il farmacista è un supporto tecnico, non un centro diagnostico
Un altro punto centrale della decisione riguarda il ruolo del farmacista. Il TAR lo definisce come meramente tecnico e strumentale: il farmacista assiste il cittadino nell’utilizzo dei dispositivi e nella trasmissione dei dati, ma non eroga prestazioni sanitarie in senso proprio.
Questa distinzione è decisiva: è proprio perché la farmacia non fa diagnosi che il TAR ha escluso violazioni della normativa su autorizzazioni e accreditamento.
Sperimentazione con limiti precisi
La sentenza sottolinea inoltre che la Farmacia dei servizi opera in via sperimentale, entro un budget definito e vincolato, con limiti quantitativi alle prestazioni erogabili. Non si tratta quindi di un servizio illimitato né strutturale, ma di un progetto circoscritto, finanziato con fondi statali dedicati.
Il problema della comunicazione
Secondo l’U.A.P., alcune campagne informative e promozionali attualmente diffuse rischiano di non riflettere fedelmente questi limiti, lasciando intendere che:
- la farmacia faccia diagnosi o referti;
- il referto sia “della farmacia”;
- i servizi siano stabili e senza limiti.
Una rappresentazione di questo tipo, osserva l’Associazione, non è coerente con la ricostruzione giuridica accolta dal TAR e può generare confusione nei cittadini sui ruoli effettivi dei diversi soggetti del sistema sanitario.
La richiesta alla Regione
Per questo motivo, l’U.A.P. ha inviato una nota formale al Presidente della Regione Lazio, chiedendo un intervento di indirizzo affinché la comunicazione delle farmacie venga adeguata a quanto stabilito dalla sentenza, nel rispetto della trasparenza informativa e dei confini tra professioni sanitarie.
«Non mettiamo in discussione la sperimentazione – chiarisce l’U.A.P. – ma chiediamo che i cittadini siano informati correttamente: la farmacia è un punto di accesso e supporto, il medico resta il responsabile della diagnosi».
Un chiarimento che, conclude l’Associazione, è nell’interesse non solo degli operatori sanitari, ma soprattutto dei cittadini, che hanno diritto a sapere chi fa cosa quando si parla di salute.
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

