In un contesto sempre più orientato alla semplificazione delle normative societarie a vantaggio dei contribuenti, si evidenzia una modalità innovativa di cessione delle quote sociali senza l’intervento di un notaio. L’art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, stabilisce che la cessione delle quote tra soci o a terzi può essere effettuata mediante firma digitale senza il necessario intervento notarile per la convalida dell’atto.
Tuttavia, pur essendo eliminata la figura del notaio, resta fondamentale la presenza di un intermediario professionale che si occupi degli aspetti tecnico-formali della transazione. In questo caso, il professionista designato è il commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili nella sezione A dell’Ordine.
Il commercialista, oltre a essere in regola con gli obblighi di legge, deve garantire che il processo di cessione avvenga nel rispetto delle normative vigenti. A questo scopo, egli svolge diverse attività, tra cui l’identificazione delle parti coinvolte attraverso documenti d’identità, la verifica dell’origine delle risorse finanziarie del cessionario conformemente alle normative antiriciclaggio, e una valutazione del valore delle quote sociali, considerando vari fattori che influenzano il prezzo di mercato.
Una delle sfide principali per il commercialista è garantire la conformità dell’atto di cessione agli obblighi di legge e agli eventuali vincoli statutari della società. Questo include l’analisi approfondita dello statuto societario per individuare clausole particolari, come il diritto di prelazione dei soci o la presenza di pegni sulle quote.
Una volta completate tutte le verifiche preliminari, si passa alla redazione dell’atto di cessione di quote SRL che deve essere redatto in conformità con i requisiti stabiliti dalla legge. L’atto viene preparato in formato PDF/A per garantirne l’immutabilità nel tempo, e firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte, utilizzando strumenti appropriati come il programma “Dike 6” o “Dike IC”.
Successivamente, l’atto viene depositato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma, attraverso un’apposita procedura telematica, e comunicato al Registro delle Imprese per la pubblicazione entro 30 giorni dall’invio, conformemente alle disposizioni normative.
In sintesi, sebbene la cessione delle quote senza l’intervento del notaio possa sembrare complessa, la figura del commercialista svolge un ruolo cruciale nel garantire il corretto svolgimento della transazione, rispettando le normative vigenti e tutelando gli interessi delle parti coinvolte.