La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, approvata fra le polemiche nel 2004, prevedeva una serie di ‘paletti’ che, in 10 anni, sono stati modificati o eliminati a colpi di sentenze. Oggi è stata la volta della bocciatura del divieto di fecondazione eterologa da parte della Consulta
(MeridianaNotizie) Roma, 9 aprile 2014 – La procreazione assistita nell’ ordinemanto giuridico italiano, è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Tale legge è sin dalla sua nascita al centro di articolati dibattiti poiché pone una serie di limiti alla procreazione assistita e alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. La legge definisce la procreazione assistita come l’insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati al «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana […] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità».
Tale concetto rimane volutamente ambiguo, per la finalità di comprendere metodiche innovative di là dal venire,ma proprio questa ambiguità comporta conseguenze socioeconomiche importanti, come per esempio il permettere di usufruire della copertura relativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale. All’articolo 2 poi si afferma che lo Stato promuove «ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità» e favorisce «gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’ incidenza», ma nel rispetto di «tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito».
Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». È vietato il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. È vietata l’eugenetica.
L’articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione.
Le limitazioni introdotte dalla legge 40/2004 rendono minima la possibilità per i medici di adattare la tecnica secondo i casi e limitano in parte anche il successo stesso della fecondazione in vitro. Gli oppositori alla legge 40/2004 sostengono dunque che siano i medici e le donne, secondo i casi clinici e le proprie considerazioni etiche, a dover e poter decidere quali tecniche adottare.
Le restrizioni della legge hanno creato in Italia un fenomeno definito “turismo procreativo”, termine che descrive la scelta, da parte di coppie la cui condizione medica non lascia che pochissime speranze di essere risolta in Italia, a seguito delle restrizioni introdotte, di rivolgersi, per aumentare le possibilità di una gravidanza, ad ospedali e strutture sanitarie straniere ubicate in Paesi con legislazioni meno restrittive riguardo alla Fivet. Si stima, confrontando dati statistici fra il periodo 2003-2004 e 2004-2005, che questo fenomeno abbia triplicato, nel Canton Ticino, il numero di coppie italiane che si sono rivolte a istituti svizzeri per godere di servizi medici relativi a queste problematiche, non fruibili in Italia.
Nel 2004 Radicali Italiani depositò 4 Referendum abrogativi in corte Costituzionale. Vari esponenti di centro sinistra e di centro destra sottoscrissero la proposta di referendum. Nel settembre 2004 i comitati referendari consegnarono in Corte di Cassazione le firme necessarie. Il 12 e 13 giugno 2005 si tenne il voto, ma votò solo il 25,9% degli aventi diritto, perciò non fu raggiunto il quorum.
Rispetto al testo emanato nel 2004, a seguito di provvedimenti giudiziari e di linee guida ministeriali, ecco i vari punti ancora aperti e che sono stati cancellati o ritoccati nel tempo, elaborati da uno degli avvocati delle coppie ricorse alla Corte, Maria Paola Costantini.
Limitazioni all’analisi dell’embrione: non previsto dalla legge ma inserito nelle Linee guida del ministero della Salute del 2004. A seguito della sentenza 398 del Tar del 21/1/2008 è stata eliminata la limitazione alla sola analisi osservazionale.
Divieto di produzione di più di tre embrioni previsto dall’articolo 14, comma 2: è stato eliminato dalla sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
Obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodottiprevisto dall’articolo 14, comma 2: è stato eliminato dalla sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
Limitazione della deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni per i soli casi di “grave e documentata causa di forza maggiore relativo allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione” previsto dall’art. 14 comma 3: è stato modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 151/2009 che ha chiarito esplicitamente che “il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”.
Divieto di soppressione degli embrioni previsto dall’art. 14 comma 1: è in vigore.
Divieto di diagnosi preimpianto per le sole coppie infertili portatrici di malattie genetiche: è da considerare non sussistente sia in relazione all’annullamento delle Linee guida ministeriali che introducevano la sola possibilità di analisi osservazionale dell’embrione (sentenza del Tar Lazio 398/2008) sia in virtù della giurisprudenza consolidata (13 tra sentenze e ordinanze dei Tribunali italiani) con un’interpretazione conforme alla Costituzione degli art. 13 e 14 della legge 40 e in relazione alla legge 194/78.
Divieto di accesso alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, previsto dall’art. 5, che consente l’accesso alla Pma solo per i soggetti con problemi di infertilità e sterilità: questione ancora aperta, ma il cui divieto è stato ritenuto illegittimo da 4 sentenze di tribunali italiani (Salerno e Roma) nonché dalla pronuncia definitiva di condanna della Corte europea per i diritti dell’uomo del 29 agosto 2012 emessa nei confronti dell’Italia. La decisione europea è stata eseguita nel 2013 dopo autorizzazione del tribunale di Roma. La questione è oggi davanti alla Corte costituzionale a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Roma del gennaio 2014.
Divieto di fecondazione eterologa e cioè di donazione dei gameti previsto dall’art. 4 comma 3: eliminato oggi dalla Consulta.
Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e quindi possibilità di donazione degli embrioni da parte di una coppia, previsto dall’art. 13 comma 1 e 2: in attesa di udienza in Corte costituzionale. La questione sarà affrontata anche dalla Corte europea per i diritti dell’uomo il prossimo 18 giugno.
Divieto di revoca del consenso alla procedura di procreazione assistita se non prima della fecondazione dell’ovulo, previsto dall’art. 6 comma 3: questione aperta e sollevata in più occasioni.
Divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per single e coppie dello stesso sesso prevista dall’art. 5: è in vigore.
Divieto di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12 comma 6: è tuttora in vigore.
Divieto di accesso alla fecondazione in vitro nel caso uno dei componenti della coppia sia deceduto previsto dall’art. 5: ancora in vigore.
Possibilità di donazione degli embrioni: non prevista dalla legge ma il divieto è implicito. Sono state presentate diverse proposte di legge, non ancora in discussione.
Possibilità di accedere alla procreazione assistita per la preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti, in caso di cure che potrebbero danneggiare la possibilità di generare un figlio: ammessa implicitamente sia per il soggetto maschile che quello femminile, ma non in virtù della legge 40 che vieta la crioconservazione dei gameti e che consente l’accesso solo a coppie conviventi o sposate.
La Redazione
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